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TITOLO I - I PRINCIPI
Art. 1 - Denominazione e ambiti della rappresentanza
1.
La Federazione delle
Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, in forma abbreviata FEDERALBERGHI, è
l'espressione nazionale unitaria delle imprese che operano nel settore
turistico ricettivo organizzate nelle associazioni che la costituiscono.
2.
La Federazione non ha
fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. Ha sede in Roma e
durata illimitata.
Art. 2 - Le componenti del Sistema organizzativo
di rappresentanza
1.
La Federazione,
unitamente alle Associazioni territoriali, ai Sindacati nazionali, alle Unioni
regionali, costituisce, ai vari livelli, il Sistema organizzativo di
rappresentanza e tutela delle imprese turistico ricettive. La Federazione
persegue l'obiettivo del completo inquadramento delle imprese nelle diverse
componenti il Sistema: ciò quale requisito per la coesione di quest'ultimo e
quale condizione per assicurare una piena equità nei vincoli associativi delle
imprese.
2.
Le Associazioni
territoriali rappresentano le imprese e possono avere giurisdizioni in una
provincia o nel più ristretto ambito di una località turistica.
3.
I Sindacati nazionali
rappresentano le imprese turistico ricettive accomunate da caratteristiche e
finalità analoghe o imprese di altre categorie turistiche.
4. Le Unioni regionali rappresentano, nel contesto
organizzativo, il livello istituzionale di rappresentanza degli interessi delle
Associazioni territoriali, che a tal fine sono tenute alla loro costituzione.
5. Possono aderire alla Federazione gli enti, istituti e
organismi che condividono e perseguono finalità valori e principi in armonia
con quelli federali. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi
deliberati dal Consiglio Direttivo della Federazione.
Art. 3 - Scopi
1.
La Federazione, quale
soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:
a.
la tutela e la
rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa
organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle
organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali,
comunitarie ed internazionali;
b.
la valorizzazione degli
interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del ruolo
sociale degli stessi.
1.
In vista di tali scopi,
essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività:
a.
stipulare i contratti di
lavoro a carattere nazionale;
b.
svolgere attività
scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di
carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, avvalendosi anche del
proprio Centro Studi, il quale, nel quadro degli obiettivi della Federazione,
realizza le attività necessarie per una più approfondita e anticipata
conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del
settore;
c.
promuovere la formazione
imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli
addetti del settore;
d.
promuovere l'offerta
turistico ricettiva nazionale;
e.
assistere e coordinare
le Associazioni, le Unioni regionali e i Sindacati nazionali nelle attività di
tutela e promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di
competenza;
f.
operare per il
miglioramento strutturale delle Associazioni e delle Unioni regionali e dei
Sindacati Nazionali in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;
g.
designare e nominare
propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia
prevista o consentita;
h.
verificare e garantire
che gli statuti delle Associazioni, delle Unioni regionali e dei Sindacati
nazionali e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai
principi contenuti nel presente Statuto;
i.
svolgere azione
conciliativa nelle controversie che coinvolgono il Sistema federale, in tutte
le sue componenti;
j.
avviare, partecipare,
finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o
strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini
istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società,
associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni
immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie.
k.
esercitare ogni altra
funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità
pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.
Art. 4 - Contrattazione collettiva
1. La stipulazione di contratti e accordi collettivi
nazionali spetta alla Federazione, che vi provvede, previa consultazione delle
Associazioni territoriali e dei Sindacati nazionali, mediante un'apposita
Commissione sindacale presieduta dal Presidente federale o da un suo delegato.
2.
La Commissione sindacale
è nominata dal Consiglio Direttivo ed opera su suo mandato e secondo le sue
direttive. Nella Commissione sindacale deve essere comunque assicurata adeguata
e qualificata rappresentanza di tutte le componenti del Sistema organizzativo
federale. Fanno parte di diritto della Commissione sindacale i Presidenti dei
Comitati Nazionali Attività Stagionali, Piccola Impresa e Mezzogiorno, ed i
Presidenti dei Sindacati nazionali.
3.
La stipulazione di eventuali
contratti o accordi integrativi dovrà avvenire in coerenza con gli indirizzi di
politica sindacale della Federazione.
TITOLO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
Art. 5 - Soci - Requisiti di appartenenza
1.
Le Associazioni
territoriali e i Sindacati nazionali hanno titolo per aderire alla Federazione
in qualità di soci, a tal fine devono allegare alla domanda di ammissione copia
del proprio statuto e degli eventuali regolamenti.
2.
La domanda di adesione
non può essere presa in considerazione se lo statuto del richiedente non sia
conforme ai principi del presente Statuto ed allo statuto - quadro approvato
dal Consiglio Direttivo. Lo statuto del richiedente deve comunque prevedere
l'obbligo dell'adesione a tutte le componenti del Sistema organizzativo
federale, norme idonee a favorire l'associazionismo delle imprese, nonché
sistemi elettivi tali da assicurare adeguata rappresentanza alle imprese dei
vari tipi e dimensioni ed una adeguata rotazione e durata delle cariche in
conformità a quanto prescritto nell'art. 36 del presente Statuto.
3.
Le associazioni
costituite fra imprese localizzate nel territorio di competenza di una
Associazione territoriale aderente alla Federazione, potranno essere ammesse in
qualità di socie previo assenso dell'Associazione già aderente, sentita
l’Unione Regionale competente.
4.
Potranno essere ammesse
in qualità di Sindacato nazionale le associazioni costituite fra imprese
accomunate da affinità di interessi o di problemi, la cui rappresentanza non
trovi, a giudizio della Giunta esecutiva, adeguata espressione nell'ambito
degli organismi già costituiti o istituzionalmente previsti dal presente
Statuto.
5. L'ammissione dei soci è di competenza della Giunta
Esecutiva. Contro le eventuali deliberazioni di rigetto è ammesso ricorso al
Consiglio Direttivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
ufficiale. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame il ricorso nella
prima riunione successiva all'inoltro; la decisione del Consiglio Direttivo è
definitiva.
6.
L'adesione alla
Federazione ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della
domanda; la eventuale disdetta, deliberata in sede assembleare, va comunicata
alla Federazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dall'anno successivo.
Art. 6 - Stato di socio - Obblighi
1.
I soci della Federazione
sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligatorietà del
completo inquadramento nelle componenti territoriali e nazionali del Sistema
organizzativo federale.
2.
L'adesione alla
Federazione comporta altresì l'obbligo:
a.
di accettare e di
osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni e alle
direttive adottate in materia sindacale dagli Organi Federali;
b.
di consultarsi e
prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di
comune interesse;
c.
di consultare la
Federazione e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su
argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare
gli interessi generali delle imprese rappresentate;
d.
di comunicare alla
Federazione le modifiche apportate ai propri statuti e regolamenti, che,
comunque, non potranno essere in contrasto con il presente Statuto;
e.
di fornire i dati delle
aziende associate e tutti gli elementi richiesti dal regolamento di esecuzione
del presente Statuto per l'inserimento nel Registro delle imprese e di
comunicare alla Federazione, almeno una volta all'anno le variazioni
verificatesi;
f.
di non aderire ad altri
organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle
perseguite dalla Federazione. La Giunta Esecutiva è competente a deliberare per
i casi di incompatibilità o di analogia dei fini e per autorizzare eventuali
deroghe;
g.
di assumere nella
propria denominazione anche la sigla "FEDERALBERGHI".
Art. 7 - Unioni regionali
1.
Le Associazioni
territoriali aderiscono alla propria Unione regionale, assicurandone adeguato
finanziamento.
2.
La Federazione, su
delibera della Giunta esecutiva, promuove la costituzione delle Unioni regionali,
laddove non vi abbiano ancora provveduto le Associazioni territoriali, secondo
quanto stabilito dal Regolamento.
3.
Per contribuire al
miglior funzionamento delle Unioni regionali su tutto il territorio nazionale
viene istituito un "Fondo regionale di Sistema" che sarà alimentato
ogni anno da una aliquota non superiore al 20% delle entrate contributive dirette
e indirette della Federazione, determinata dall'Assemblea in sede di delibera
contributiva. Gli interventi del Fondo saranno determinati dal Consiglio
Direttivo e dovranno contribuire al finanziamento delle singole Unioni
regionali proporzionalmente al gettito contributivo nazionale complessivamente
riferibile a ciascuna Regione.
4.
L'adesione delle
Associazioni territoriali alla Federazione comporta l'obbligo per esse di
aderire alle rispettive Unioni Regionali. L'adesione alle rispettive Unioni
regionali comporta per le Associazioni territoriali l'obbligo di aderire alla
Federazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta per le Associazioni territoriali
rispettivamente la decadenza della qualità di socio della Federazione e la
decadenza della qualità di socio dell'Unione regionale.
5.
Gli statuti delle Unioni
regionali devono essere conformi allo statuto - quadro approvato dal Consiglio
Direttivo della Federazione e devono improntarsi ai principi di democraticità
previsti nel comma 2 dell'art. 5. In materia di durata e rotazione nella
titolarità delle cariche gli statuti delle Unioni regionali devono conformarsi
a quanto previsto nell'art. 36 del presente Statuto.
Art. 8 - Commissario federale
1.
Qualora presso una
componente del Sistema organizzativo federale siano emerse disfunzioni o gravi
inefficienze nella gestione organizzativa o amministrativa della stessa o delle
sue strutture, dirette o indirette, il Presidente federale può nominare un suo
delegato, con il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre
iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.
2.
Il Presidente, sentita
la Giunta, può nominare un Commissario su richiesta motivata
dell'organizzazione interessata o quando ciò sia suggerito da circostanze o
esigenze gravi.
3.
Il Commissario ha tutti
i poteri direttivi previsti nello statuto delle organizzazioni interessate.
Art. 9 - Ruolo, compiti e funzioni delle
Associazioni territoriali
Le Associazioni territoriali:
a)
sono soggetti
costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed
assistenza delle imprese associate sul territorio;
b)
rappresentano la
Federazione nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni locali;
c)
organizzano servizi alle
imprese associate e ne incentivano lo sviluppo;
d)
assistono le imprese dei
Sindacati nazionali nel perseguimento dei loro particolari interessi sul
territorio.
Art. 10 - Ruolo, compiti e funzioni dei Sindacati
nazionali
I Sindacati nazionali:
a)
sono soggetti
costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed
assistenza degli interessi particolari di gruppi di imprese con caratteristiche
o finalità analoghe;
b)
d'intesa con la
Federazione, provvedono alla rappresentanza unitaria degli interessi delle
imprese loro associate e determinano i comportamenti conformi e comuni in
materia sociale e sindacale, nonché nelle questioni ritenute di interesse
comune delle imprese;
c)
si avvalgono delle
strutture associative territoriali per il perseguimento di interessi legati al
territorio ed assicurano l'adesione delle loro imprese alle Associazioni
territoriali.
Art. 11 - Ruolo, compiti e funzioni delle Unioni
regionali
Le Unioni regionali:
a)
sono soggetti
costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed
assistenza degli interessi delle Associazioni territoriali in ambito regionale;
b)
rappresentano la
Federazione nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni regionali;
c)
coordinano l'attività
delle Associazioni territoriali nell'espletamento delle funzioni di rilevanza
regionale;
d)
svolgono attività di
ricerca e formazione e promuovono l'immagine della Federazione nel territorio
regionale;
e)
svolgono al livello
regionale altre attività e funzioni che siano ad esse delegate dalla
Federazione e dalle Associazioni territoriali.
Art. 12 - Assetto contributivo del Sistema
1.
Le imprese provvedono a
finanziare le diverse componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza.
2.
I soci della Federazione
sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligo di cui al
precedente comma.
3.
La determinazione della
misura dei contributi dovuti dalle imprese ai sensi dei commi precedenti tiene
conto della capacità contributiva delle imprese stesse e avviene secondo i
criteri di proporzionalità decrescenti stabiliti dal regolamento di esecuzione.
Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità di accertamento e
riscossione del contributo.
4.
Le Associazioni
territoriali riscuotono e trasmettono alla Federazione il contributo annuo
diretto posto a loro carico e versato da tutte le imprese associate per il
finanziamento della Federazione.
5.
Il contributo di cui al
comma 4 è determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo.
6.
L'esercizio dei diritti
sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi entro il mese di
febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 13 - Cessazione del rapporto associativo
1.
Lo stato di socio viene
a cessare:
a)
per lo scioglimento
della Associazione territoriale o del Sindacato nazionale;
b)
per recesso con
l'osservanza dei termini di cui al comma 7 dell'art. 5;
c)
per esclusione
deliberata dalla Giunta esecutiva in caso di morosità nel pagamento dei
contributi di cui all'art. 12;
d)
per esclusione
deliberata dalla Giunta esecutiva nell'ipotesi d'inadempienza agli obblighi
assunti a norma del presente Statuto e qualora siano apportate modifiche al
proprio statuto che contrastino con i principi fondamentali previsti nel
presente Statuto.
2. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso
entro 60 giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo, che lo esamina e decide
in via definitiva nella sua prima riunione.
TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 14 - Organi della Federazione
Organi
della Federazione sono:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Giunta Esecutiva;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Art. 15 - L'Assemblea
1. L’Assemblea è costituita da tutte le componenti del
sistema organizzativo. Ciascuna di esse ha diritto ad un voto.
2.
Oltre ai voti di cui al
precedente comma, alle componenti di cui all’art.5 è attribuito, in ragione dei
contributi, diretti ed indiretti, dovuti e corrisposti alla Federazione dalle
imprese associate nell'esercizio finanziario precedente la data di convocazione
della riunione assembleare, un ulteriore voto per ogni scaglione di
contribuzione.
3.
Lo scaglione di
contribuzione è pari all'ammontare del contributo minimo annuale dovuto dai
soci per l'adesione alla Federazione.
4.
La frazione di voto si
arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda che superi
o meno la metà di un voto.
5.
L'esercizio del diritto
di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi addebitati. Al
socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è
attribuito un voto.
6.
Il calcolo dei voti
spettanti a ciascun socio viene effettuato sulla base dei contributi versati
direttamente o indirettamente dalle imprese associate per il finanziamento
della Federazione. I contributi versati dalle imprese inquadrate in un
Sindacato nazionale sono a quest'ultimo imputati.
Art. 16 - Ordinamento dell'Assemblea
1.
Al fine di consentire la
più ampia rappresentanza degli interessi locali in Assemblea, le Associazioni
territoriali ripartiscono i voti loro spettanti a più delegati.
2.
I Sindacati nazionali
possono attribuire i voti loro spettanti anche ad un solo delegato.
3.
La designazione dei
delegati deve essere comunicata per iscritto alla Federazione almeno tre giorni
prima della data della riunione assembleare.
4.
In caso di impossibilità
ad intervenire all'Assemblea, sopravvenuta alla comunicazione della
designazione, è consentita la delega dei propri voti ad altro delegato. Ciascun
delegato non può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.
Art. 17 - Competenze dell'Assemblea
1.
L'Assemblea può essere
ordinaria e straordinaria.
2.
L'Assemblea ordinaria:
a)
determina gli indirizzi
di carattere generale dell'azione della Federazione, vincolanti per il Sistema
organizzativo federale;
b)
delibera in merito alla
relazione sulla attività svolta dalla Federazione;
c)
delibera sul bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente e ratifica gli eventuali assestamenti;
d)
delibera sul bilancio
preventivo per l'anno successivo, sulla proposta del Consiglio Direttivo
relativa ai contributi associativi, anche integrativi, al contributo minimo
nonché alla misura delle entrate contributive da destinare al Fondo regionale
di Sistema;
e)
elegge con votazione a
scrutinio segreto il Presidente federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed
il Collegio dei Probiviri;
f)
delibera sulle mozioni,
interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell'ordine del giorno, e
su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;
g)
può conferire la
distinzione di Presidente onorario e di Consigliere onorario della Federazione
per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero o
organizzativo.
3. L'Assemblea straordinaria:
a)
approva le modifiche
statutarie e delibera sullo scioglimento della Federazione;
b)
delibera su ogni altro
argomento iscritto all'ordine del giorno.
Art. 18 - Assemblea ordinaria e
straordinaria - Convocazioni - Deliberazioni
1.
L'Assemblea in seduta
ordinaria è convocata dal Presidente federale almeno una volta all'anno,
normalmente entro il mese di maggio. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea
ordinaria quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno
il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli
argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla
convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
2.
L'Assemblea in seduta
straordinaria è convocata quando il Presidente federale lo ritenga opportuno,
ovvero quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il
33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli
argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla
convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
3.
In caso di inerzia del
Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4.
La convocazione avviene
a mezzo lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima della data
della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche via
telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta elettronica, fino a 8 giorni prima
della data della riunione.
5.
L'avviso di convocazione
deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
Art. 19 - Validità dell'Assemblea - Deliberazioni
1.
L'Assemblea è
validamente costituita:
a)
in prima convocazione,
quando siano presenti tanti membri che rappresentino la metà più uno dei voti
rappresentati;
b)
in seconda convocazione,
che può aver luogo nello stesso giorno trascorse due ore dalla prima
convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
1.
Le deliberazioni
dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei
voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si ripete la
votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la
proposta si intende respinta.
2.
L'Assemblea nomina nel
proprio seno il presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto
anche tra persone estranee ad essa. Nelle Assemblee indette per modifiche
statutarie o per lo scioglimento della Federazione il presidente è assistito da
un notaio, che assume le funzioni di segretario.
3.
Per le votazioni si
segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea
stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal
presente Statuto.
4.
Per le modifiche
statutarie è necessaria la presenza di un numero di delegati che disponga di
almeno il 60% dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono
adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in
Assemblea.
5.
Per lo scioglimento
della Federazione è necessario il voto favorevole di un numero di
rappresentanti che dispone del 75% dei voti spettanti alla totalità dei soci.
Art. 20 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
a)
dal Presidente nazionale
che lo presiede;
b)
dai Presidenti delle
Unioni regionali;
c)
dai Presidenti dei
Sindacati nazionali;
d)
dal Presidente del
Comitato Nazionale Attività Stagionali;
e)
dal Presidente del
Comitato Nazionale Piccola Impresa;
f)
dal Presidente del
Comitato Nazionale per il Mezzogiorno;
g)
dal Presidente del
Comitato Nazionale Giovani Albergatori;
h)
da 24 membri in
rappresentanza delle Associazioni territoriali divisi tra le stesse
proporzionalmente al gettito contributivo;
i)
da un numero non
superiore a 8 membri cooptati su proposta del Presidente.
Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a)
nell'ambito del programma
di azione della Federazione, approvato dall'Assemblea, specifica le direttive
di massima e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma
stesso;
b)
formula le direttive per
l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del Sistema
organizzativo federale,
c)
approva la stipula dei
contratti di lavoro a carattere collettivo;
d)
approva la Relazione
annuale sull'attività svolta dalla Federazione, il bilancio preventivo, nonché
le eventuali variazioni allo stesso, ed il conto consuntivo predisposti dalla
Giunta Esecutiva, da sottoporre all'Assemblea;
e)
propone all'Assemblea la
misura dei contributi associativi, anche integrativi, quella del contributo
minimo, nonché quella delle entrate contributive da destinare al Fondo
regionale di Sistema;
f)
delibera, su proposta
della Giunta Esecutiva, criteri, modalità e termini per la riscossione dei
contributi associativi, anche integrativi, nonché le relative eventuali
deroghe;
g)
delibera gli interventi
del Fondo regionale di Sistema di cui all'art. 7 comma 3;
h)
delibera i regolamenti
della Federazione e di esecuzione dello Statuto;
i)
può richiedere la
convocazione della Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del
giorno;
j)
decide sui ricorsi
contro le delibere della Giunta Esecutiva;
k)
può cooptare, su
proposta del Presidente e con il gradimento delle Associazioni territoriali di
provenienza dei cooptandi, fino a 8 Consiglieri, al fine di assicurare la
migliore rappresentatività delle diverse componenti organizzative territoriali;
l)
nomina la Commissione di
Designazione di cui al comma 2 dell'art. 25;
m)
elegge tra i suoi
componenti 6 membri della Giunta Esecutiva;
n)
elegge tra i suoi
componenti, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti ed il Tesoriere;
o)
nomina la Commissione
sindacale di cui all'art.4;
p)
provvede, su proposta
del Presidente, alla designazione dei rappresentanti della Federazione in tutti
gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o
consentita;
q)
delibera su tutti gli
atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, ed in
genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
r)
esercita gli altri
compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua quant'altro sia
ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la
partecipazione degli aderenti alla vita della Federazione.
Art. 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo è
convocato almeno tre volte all'anno ovvero su richiesta della metà più uno dei
suoi componenti, o su delibera della Giunta Esecutiva o per iniziativa del
Presidente federale.
2.
La convocazione è
effettuata dal Presidente, o in caso di sua inerzia dal Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti, per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno dieci
giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può
essere inviata anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta
elettronica, fino a cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di
convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo
della riunione.
3.
Il Consiglio Direttivo,
presieduto dal Presidente, è validamente costituito:
a)
in prima convocazione,
quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;
b)
in seconda convocazione,
che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima
convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
4.
Ciascun membro dispone
di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei
voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
5.
I sistemi di votazione
sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dal
presente Statuto.
6. E' ammessa la delega ad un altro Consigliere
proveniente dalla stessa Unione regionale o dallo stesso Sindacato nazionale.
Qualora l'Unione regionale o il Sindacato nazionale siano rappresentati da un
solo Consigliere, questi potrà nominare un proprio delegato. Ciascun
Consigliere non può essere portatore di più di una delega.
7.
Possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, come uditori, anche
persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di voto.
Art. 23 - Giunta Esecutiva
1.
La Giunta Esecutiva,
presieduta dal Presidente nazionale, è composta dal Vice Presidente Vicario,
dai due Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Presidente del Comitato Nazionale
Attività Stagionali, dal Presidente del Comitato Nazionale Piccola Impresa, dal
Presidente del Comitato Nazionale per il Mezzogiorno, dal Presidente del
Comitato Giovani Albergatori e da 6 membri nominati dal Consiglio Direttivo, di
cui uno almeno in rappresentanza dei Sindacati Nazionali.
2.
La Giunta è convocata,
di regola ogni mese, dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti con un preavviso non inferiore a dieci giorni. In caso di urgenza la
convocazione può essere fatta anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di
posta elettronica, fino a cinque giorni prima della data della riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e
il luogo della riunione.
3.
La Giunta è validamente
costituita:
a)
in prima convocazione,
quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;
b)
in seconda convocazione,
che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima
convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
4.
Ciascun membro dispone
di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei
voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Art. 24 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva:
a)
nell'ambito delle
direttive del Consiglio Direttivo, indirizza e dirige l'attività della
Federazione e ne controlla i risultati;
b)
istruisce gli argomenti
posti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
c)
delibera, su proposta
del Presidente, l'ordinamento della struttura operativa della Federazione;
d)
nomina e revoca, su
proposta del Presidente, il Direttore Generale ed il personale dirigente;
e)
redige annualmente la
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione, nonché, su proposta del
Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre al
Consiglio Direttivo;
f)
propone al Consiglio
Direttivo i criteri, le modalità ed i termini per la riscossione dei contributi
associativi, anche integrativi, nonché le eventuali deroghe;
g)
costituisce, su proposta
del Presidente, le Commissioni Consultive di cui all'art. 35, nominandone i
rispettivi Presidenti e componenti;
h)
ha la custodia del
patrimonio federale e provvede alla gestione del fondo comune;
i)
delibera sull'ammissione
e sull'esclusione dei soci;
j)
delibera sulle eventuali
azioni giudiziarie attive e passive;
k)
delibera la costituzione
delle Unioni regionali, qualora non vi provvedano le Associazioni Territoriali;
l)
esamina ed adotta, in
caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al
quale riferisce per la ratifica alla prima riunione successiva di questo;
m)
può convocare in via
straordinaria il Consiglio Direttivo;
n)
delibera su tutti gli
atti di ordinaria amministrazione non previsti specificatamente nel bilancio
preventivo approvato dall'Assemblea;
o)
svolge ogni altra
funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi
competenti.
Art. 25 - Il Presidente
1.
Il Presidente della
Federazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, anche se persona ad
essa estranea, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo.
2.
A tal fine il Consiglio
Direttivo nomina a scrutinio segreto una Commissione di Designazione di tre
membri, della quale non può far parte il Presidente in carica. La Commissione
di Designazione sottopone al Consiglio Direttivo alcune indicazioni, che esso
fa proprie. Al Consiglio Direttivo devono comunque essere sottoposte le
indicazioni appoggiate da Associazioni provenienti da almeno tre Regioni.
3.
Il Presidente:
a)
convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva:
b)
convoca l'Assemblea
ordinaria e straordinaria;
c)
ha la legale
rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma a
tutti gli effetti di legge e statutari;
d)
provvede all'attuazione
delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta
Esecutiva; al coordinamento dell'attività della Federazione; sovraintende alla
amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, mantenendosi nei
limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun capitolo; vigila
sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi;
e)
nomina tra i Consiglieri
il Vice Presidente Vicario;
f)
può conferire deleghe
per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
g)
provvede, sentito il
Direttore Generale, all'adozione dei provvedimenti relativi al trattamento
giuridico ed economico del personale, alle assunzioni ed ai licenziamenti,
nonché all'adozione di provvedimenti disciplinari d'urgenza nei confronti del
personale stesso;
h)
in caso di motivata
urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa
nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio
operato.
Art. 26 - I Vice Presidenti
Il Vice Presidente Vicario ed i due Vice Presidenti
coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella
conduzione e nella rappresentanza della Federazione, e operano con sua delega
nell'ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.
Art. 27 - Il Tesoriere
Il Tesoriere predispone il bilancio
consuntivo, nonché, d'intesa con il Presidente, il bilancio preventivo da
sottoporre all'esame della Giunta esecutiva.
Verifica e controlla l'attuazione
delle delibere in materia di spesa, riferendone al Presidente ed al Collegio
dei Revisori dei Conti.
Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti
1.
Il Collegio dei Revisori
dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti,
nominati dalla Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
2.
Il Collegio vigila
sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne
riferisce all'Assemblea Generale con relazione scritta sul conto consuntivo di
ciascun anno.
3.
I Revisori dei Conti
relazionano collegialmente all'Assemblea sui bilanci e partecipano alle
adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 29 - Collegio dei Probiviri
1.
Il Collegio dei
Probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio
nomina tra i propri membri il Presidente.
2.
La carica di Proboviro è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
3.
Il funzionamento del
Collegio è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo.
4.
Sono deferite ai
Probiviri le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente
Statuto.
5.
Sono inoltre deferite ai
Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di
qualunque natura che siano insorte tra le componenti del Sistema organizzativo
federale, e che non si siano potute risolvere bonariamente.
6.
I Probiviri possono
essere aditi in sede di appello avverso le pronunce dei Probiviri delle altre
componenti del Sistema federale. Il Collegio federale potrà essere adito dalla
parte rimasta soccombente in primo grado ed il ricorso sospenderà l'esecutività
della decisione di primo grado. I Probiviri delle componenti del Sistema
comunicheranno ai Probiviri federali le controversie loro demandate: a tale
riguardo la Federazione potrà fornire elementi documentali e/o informativi per
la risoluzione delle controversie stesse.
7.
I Probiviri si
pronunciano su tutti i casi sottoposti dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio
Direttivo, di iniziativa propria o su richiesta di una componente del Sistema.
Nei casi di ricorso possono essere aditi dalle componenti del Sistema anche
direttamente, così come nei casi di controversia tra le componenti.
8.
Le decisioni dei
Probiviri sono inappellabili e saranno assunte sulla base delle normative
statutarie nonché di criteri di deontologia associativa; nei casi di
controversia potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per
autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della
controversia, decisioni pro bono et aequo.
Art. 30 - Comitato Nazionale Attività Stagionali
1.
E' costituito il
Comitato Nazionale Attività Stagionali. Il Comitato ha il compito di
rappresentare, in seno alla Federazione, le istanze unitarie delle imprese ad
attività stagionale, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione
dell'azione politico-sindacale della Federazione e di proporre le iniziative di
interesse per la politica di sviluppo delle imprese stagionali.
2.
Il Comitato è composto
da un delegato per ciascuna Regione, nominato dall'Unione regionale tra i
titolari delle imprese a carattere stagionale. Oltre ai delegati, fanno parte
del Comitato 10 membri designati dagli organismi direttivi delle Unioni
regionali e ripartiti tra le stesse secondo i criteri proporzionali stabiliti
dal regolamento, basati sull'indice di presenza di imprese stagionali in
ciascuna regione. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio
Presidente.
Art. 31 - Comitato Nazionale Piccola Impresa
1.
E' costituito il
Comitato Nazionale Piccola Impresa. Il Comitato ha il compito di esprimere, in
seno alla Federazione, i problemi delle piccole imprese, di contribuire alla
individuazione ed alla elaborazione dell'azione politico-sindacale della
Federazione e di proporre le iniziative di interesse per la politica di
sviluppo delle piccole imprese.
2.
Il Comitato è composto
da un delegato per ciascuna Regione, nominato dall'Unione regionale tra i
titolari delle piccole imprese. Oltre ai delegati, fanno parte del Comitato 10
membri designati dagli organismi direttivi delle Unioni regionali e ripartiti
tra le stesse secondo i criteri proporzionali stabiliti dal regolamento, basati
sull'indice di presenza di piccole imprese in ciascuna regione. Il Comitato
nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.
3.
Agli effetti di cui
sopra, si intendono come piccole imprese quelle con un numero di camere non
superiore a 30.
Art. 32 - Comitato Nazionale per il
Mezzogiorno
1.
E' costituito il
Comitato Nazionale per il Mezzogiorno. Il Comitato propone gli indirizzi
generali per l'attività della Federazione relativamente ai problemi che
riguardano direttamente ed indirettamente lo sviluppo del Mezzogiorno e
rappresenta in seno alla Federazione le istanze unitarie delle imprese del
Mezzogiorno.
2.
Il Comitato è composto
da un delegato per ciascuna Regione del Mezzogiorno, nominato dall'Unione
regionale. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.
Art. 33 - Comitato Nazionale Giovani Albergatori
1.
E' costituito il
Comitato Nazionale Giovani Albergatori. Il Comitato ha il compito di promuovere
la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l'affermazione
dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo
spirito associativo, rappresentare in seno alla Federazione in modo unitario le
istanze dei giovani imprenditori.
2.
Il Comitato è composto
da delegati delle Associazioni territoriali. Ciascuna Associazione territoriale
nomina un delegato. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio
Presidente.
Art. 34 - Disposizioni generali sui Comitati
Nazionali
1.
Sono escluse dalle
competenze dei Comitati Nazionali le materie di carattere amministrativo e
organizzativo statutariamente attribuite alla Federazione.
2.
Il funzionamento e
l'attività dei Comitati Nazionali sono disciplinati da apposito regolamento
approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione.
Art. 35 - Commissioni Consultive
1.
La Giunta Esecutiva può
costituire, su proposta del Presidente, Commissioni con funzioni consultive per
l'esame di problemi tecnici, economici, legislativi ed altro, o attinenti a
segmenti specifici del Sistema organizzativo federale.
2.
Possono essere chiamati
a far parte di tali Commissioni, oltre ai Direttori delle Associazioni
aderenti, anche esperti estranei alla Federazione.
3.
I componenti decadono
comunque dall'incarico in coincidenza della scadenza delle cariche direttive
della Federazione.
Art. 36 - Disposizioni generali sulle cariche
1.
Il rappresentante di una
componente del Sistema organizzativo federale che perda la qualità di socio
della componente organizzativa stessa decade sia dalla cariche che egli ricopre
nella Federazione, sia da quelle altre che gli siano state conferite in
rappresentanza della Federazione.
2.
Tutte la cariche hanno
la durata di tre esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due
mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del
Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
3. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato
le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del
mandato stesso.
4.
Il Presidente regionale,
quale membro di diritto del Consiglio Direttivo, può, in via permanente o
provvisoria, farsi sostituire in tale carica da altro componente il Consiglio
Direttivo della sua Unione Regionale. Quando la sostituzione è permanente, per
l’intero mandato il nuovo componente è eleggibile a componente la Giunta
Esecutiva ed alle altre cariche federali.
Art. 37 - Il Direttore Generale
Il Direttore Generale:
a)
coadiuva il Presidente
nell'esecuzione delle attività della Federazione, è responsabile del
funzionamento della struttura e sovraintende a tutti gli uffici e servizi
federali provvedendo al buon andamento di essi;
b)
esercita, su delega del
Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria della Federazione;
c)
partecipa con voto
consultivo alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione;
d)
può rappresentare, su
incarico del Presidente, la Federazione nei rapporti esterni.
TITOLO IV -
FONDO COMUNE - BILANCIO PREVENTIVO
CONTO CONSUNTIVO
Art. 38 - Fondo Comune
1.
Il fondo comune della
Federazione è costituito:
a)
dalle eccedenze attive
delle gestioni annuali;
b)
dagli investimenti
mobiliari e immobiliari;
c)
dai contributi annui a
carico dei soci;
d)
dalle contribuzioni
direttamente a carico delle imprese;
e)
dalle erogazioni e dai
lasciti costituiti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di
beni fatte a qualsiasi titolo in favore della Federazione stessa.
2.
Con il fondo comune si
provvede alle spese della Federazione.
3.
La Giunta Esecutiva
determina le modalità per la erogazione delle spese, per gli investimenti di
capitale e in genere per la gestione economico - finanziaria del fondo comune.
Art. 39 - Bilancio preventivo - Conto consuntivo
1.
Per ciascun esercizio
finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione
dell'Assemblea Generale insieme con le Relazioni del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti.
2.
Il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei
Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.
3.
Il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo devono essere comunicati ai Soci almeno 15 giorni prima
dell'Assemblea Generale.
TITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
Art. 40 - Principi generali
1.
Per tutto quanto non
contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli Artt. 36 e
seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni
Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la
materia.
2.
A tutti gli effetti
statutari le Associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano sono
equiparate alle Unioni Regionali.
Art. 41 - Coordinamento con le norme costituzionali
1.
Con riferimento all'art.
39 della Costituzione, il Presidente della Federazione, è, senza limiti di
tempo, autorizzato a provvedere alla eventuale registrazione della Federazione,
espletando le relative pratiche.
2.
Il Presidente è altresì
autorizzato, previa approvazione della Giunta Esecutiva, ad apportare al
presente Statuto tutte le modifiche che fossero richieste per detta
registrazione e per il perfezionamento della pratica.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
I
- Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.
II
- Tutti gli organi in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto
dureranno in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria.
III
- Il Consiglio Direttivo adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente Statuto, il Regolamento di esecuzione.
IV
- Fino a che non sarà istituito e completato il Registro delle imprese
associate, e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore
del presente Statuto, il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio in
Assemblea, nonché la ripartizione dei membri di Consiglio Direttivo di cui
all'art.20 lettera h), avverrà sulla base del solo gettito contributivo
ordinario versato dalle imprese attraverso le Associazioni territoriali.
V
- In sede di prima applicazione il termine di cui al 6^ comma dell'art. 12
dello Statuto è fissato al 30 aprile 1994.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI STATUTARIE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 29
MARZO 1994
FONDO
REGIONALE DI SISTEMA
RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE
L'Assemblea
determina annualmente la aliquota delle entrate contributive della Federazione,
dirette ed indirette, da destinare al Fondo regionale di Sistema.
La
ripartizione delle risorse alle Unioni regionali avviene applicando tale
aliquota percentuale all'ammontare contributivo proveniente da ciascuna realtà
regionale, riscosso dalla Federazione nell'anno finanziario che precede la
ripartizione per quanto riguarda i contributi diretti. Per i contributi
indiretti si fa riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.
Le
somme spettanti alle realtà regionali prive di Unione regionale sono trattenute
dalla Federazione e vengono finalizzate al sostegno finanziario necessario per
la loro costituzione.
ASSEMBLEA
Hanno diritto di voto in Assemblea i
soci in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario
precedente la data di convocazione della riunione assembleare.
Fino al momento dell'emanazione
della delibera di esclusione da parte della Giunta esecutiva, hanno diritto di
voto i soci che abbiano contravvenuto a disposizioni statutarie diverse da
quelle relative alla regolarità temporale della contribuzione.
La regolarizzazione della posizione
contributiva deve essere integrale e deve avvenire entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
Qualora la riunione assembleare sia
convocata in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il
penultimo giorno del mese di febbraio, l'attribuzione dei voti avviene sulla
base dell'ammontare contributivo dell'esercizio finanziario dell'anno ancora
precedente a quello normalmente considerato come riferimento.
Ciascun socio esprime in Assemblea
un voto di diritto più tanti voti quanti scaglioni di contribuzione ha versato
alla Federazione.
Lo scaglione di contribuzione è pari
all'ammontare del contributo minimo annuale dovuto per l'adesione alla
Federazione.
La frazione di voto si arrotonda
all'unità immediatamente superiore o inferiore a seconda che superi o meno la
metà di un voto.
I voti spettanti a ciascuna
Associazione territoriale sono calcolati sul totale dell'ammontare contributivo
versato alla Federazione nell'anno di riferimento, al netto dei contributi
federali delle aziende inquadrate in un Sindacato nazionale.
Qualora il contributo annuale di una
Associazione territoriale, calcolato al netto del contributo federale delle
aziende inquadrate in un Sindacato nazionale, sia pari o inferiore alla metà di
uno scaglione di contribuzione, tale Associazione esprime in Assemblea il solo
voto di diritto.
Per calcolare gli eventuali
ulteriori voti spettanti a ciascun Sindacato nazionale viene preso a base
l'ammontare complessivo dei contributi federali versati dalle aziende in esso
inquadrate, direttamente o tramite la Associazione territoriale, per il finanziamento
della Federazione.
Nell'ammontare complessivo di
contribuzione riferibile a ciascun Sindacato nazionale sono considerati anche i
contributi federali che le aziende in esso inquadrate hanno versato alle
Associazioni territoriali, e da queste ultime siano arbitrariamente trattenuti;
in tale ipotesi il Sindacato nazionale dovrà provare alla Federazione
l'avvenuto versamento dei contributi da parte delle aziende.
Fino a che non sarà istituito e
completato il Registro delle imprese associate, e comunque non oltre la data
del 26 Gennaio 1997, il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio in assemblea
avviene sulla base dei soli contributi ordinari.
Comitato Nazionale Attività Stagionali
Sono imprese stagionali quelle
considerate tali da norme di legge o che comunque attuino uno o più periodi di
chiusura durante l'anno.
La ripartizione dei 10 seggi di
Comitato assegnati alle Unioni regionali con maggiore presenza di imprese
stagionali avviene sulla base del coefficiente che si ottiene dividendo per 10
il numero complessivo di imprese stagionali associate, dedotto dal Registro
delle imprese.
Nel conteggio non vengono computate
le imprese stagionali aderenti ad Associazioni territoriali o a Sindacati
nazionali non in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio
finanziario precedente la data di costituzione del Comitato. Qualora la
costituzione del Comitato debba avvenire in data intercorrente tra il primo
giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa
riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora
precedente a quello normalmente considerato.
Ogni Unione regionale ha diritto ad
un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero di
imprese stagionali associate ad essa riferibili per il coefficiente di
ripartizione. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità;
quelle inferiori non sono utili.
In sede di prima applicazione, nelle
more dell'istituzione del Registro delle imprese associate, la ripartizione dei
10 seggi avviene sulla base dell'indice di presenza di imprese stagionali in
ciascuna Regione, dedotto dai dati anagrafici ufficiali dell'ENIT in possesso
della Federazione, rapportato alla contribuzione ordinaria riferibile a
ciascuna realtà regionale.
Il primo coefficiente di
ripartizione si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di imprese
stagionali, dedotto dai dati ENIT. Il
numero di imprese stagionali riferibili, sempre secondo i dati ENIT, a ciascuna
Unione regionale si divide quindi per tale coefficiente di ripartizione. Le
Unioni regionali che, secondo tale calcolo, ottengono almeno un seggio
concorrono alla ripartizione sulla base della contribuzione a loro riferibile.
Per ottenere il secondo coefficiente
di ripartizione si divide per 10 l'ammontare contributivo complessivamente
riferibile a tali Unioni regionali.
Tali Unioni regionali hanno diritto
quindi ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo
l'ammontare contributivo a ciascuna di esse riferibile per il secondo
coefficiente. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità;
quelle inferiori non sono utili.
L'ammontare contributivo è
costituito dalle quote contributive effettivamente versate alla Federazione,
nell'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato,
dalle Associazioni territoriali di ciascuna area regionale interessata, al
lordo della contribuzione delle imprese inquadrate in un Sindacato nazionale.
Qualora si debba procedere alla costituzione del Comitato in data intercorrente
tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di
febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio
finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.
Il Comitato così costituito dura in
carica tre anni. Qualora prima del triennio la Federazione completi il registro
delle imprese, il Comitato decade e si procede al suo rinnovo secondo le regole
ordinarie.
Comitato Nazionale Piccola Impresa
Si intendono per piccole imprese
quelle con non più di 30 camere.
La ripartizione dei 10 seggi di
Comitato assegnati alle Unioni regionali con maggiore presenza di piccole
imprese avviene sulla base del coefficiente che si ottiene dividendo per 10 il
numero complessivo di piccole imprese associate, dedotto dal Registro delle
imprese.
Nel calcolo non vengono computate le
piccole imprese aderenti ad Associazioni territoriali o a Sindacati nazionali
non in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario
precedente la data di costituzione del Comitato. Qualora la costituzione del
Comitato debba avvenire in data intercorrente tra il primo giorno del mese di
gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle
posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello
normalmente considerato.
Ogni Unione regionale ha diritto ad
un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero di
piccole imprese associate ad essa riferibili per il coefficiente di ripartizione.
Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle
inferiori non sono utili.
In sede di prima applicazione, nelle
more dell'istituzione del Registro delle imprese associate, la ripartizione dei
10 seggi avviene sulla base dell'indice di presenza di piccole imprese in
ciascuna Regione, dedotto dai dati anagrafici ufficiali dell'ENIT in possesso
della Federazione, rapportato alla contribuzione ordinaria riferibile a
ciascuna realtà regionale.
Il primo coefficiente di ripartizione
si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di piccole imprese, dedotto
dai dati ENIT. Il numero di
piccole imprese riferibili, sempre secondo i dati ENIT, a ciascuna Unione
regionale si divide quindi per tale coefficiente di ripartizione. Le Unioni
regionali che, secondo tale calcolo, ottengono almeno un seggio concorrono alla
ripartizione sulla base della contribuzione a loro riferibile.
Per ottenere il secondo coefficiente
di ripartizione si divide per 10 l'ammontare contributivo complessivamente
riferibile a tali Unioni regionali.
Tali Unioni regionali hanno diritto
quindi ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo
l'ammontare contributivo a ciascuna di esse riferibile per il secondo
coefficiente. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità;
quelle inferiori non sono utili.
L'ammontare contributivo è
costituito dalle quote contributive effettivamente versate alla Federazione,
nell'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato,
dalle Associazioni territoriali di ciascuna area regionale interessata, al
lordo della contribuzione delle imprese inquadrate in un Sindacato nazionale.
Qualora si debba procedere alla costituzione del Comitato in data intercorrente
tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di
febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio
finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.
Il Comitato così costituito dura in
carica tre anni. Qualora prima del triennio la Federazione completi il registro
delle imprese, il Comitato decade e si procede al suo rinnovo secondo le regole
ordinarie.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 LUGLIO 2001
CONSIGLIO DIRETTIVO
La ripartizione dei seggi riservati in Consiglio
Direttivo ai rappresentanti delle Associazioni territoriali e dei Sindacati
nazionali avviene proporzionalmente all'ammontare complessivo dei contributi
diretti ed indiretti effettivamente versati alla Federazione nell'esercizio
finanziario precedente la data del rinnovo del Consiglio.
Partecipano
alla ripartizione dei seggi le sole Associazioni territoriali ed i soli
Sindacati nazionali in regola con la posizione contributiva; la
regolarizzazione deve essere integrale ed avvenire entro il mese di febbraio
dell'anno successivo a quello di riferimento.
Dall'ammontare
complessivo dei contributi vengono quindi scorporate le somme eventualmente
versate da Associazioni o Sindacati non ammessi alla ripartizione.
Qualora
debba procedersi al rinnovo del Consiglio in una data intercorrente tra il
primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio,
la ripartizione avviene sulla base dell'ammontare contributivo relativo
all'esercizio finanziario dell'anno ancora precedente a quello normalmente
considerato come riferimento.
Per l'assegnazione proporzionale dei
ventiquattro seggi spettanti alle Associazioni territoriali si divide
l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati da ciascuna
Associazione (al netto dei contributi federali versati dalle aziende inquadrate
in un Sindacato nazionale) successivamente per uno, due unità e nove decimi,
quattro unità e otto decimi, sei unità e sette decimi, otto unità e sei decimi,
e così via, aumentando ogni volta il divisore di una unità e nove decimi. Si
scelgono poi fra i quozienti così ottenuti i venti più alti, disponendoli in
una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle Associazioni in
corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria dei venti più elevati. A
parità di quoziente il seggio è attribuito all'Associazione che ha il minore
ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati.
In sede di prima applicazione delle
modifiche statutarie apportate dalla Assemblea straordinaria del 25 Maggio
2001, il Consiglio Direttivo in carica sarà integrato con i quattro seggi
aggiuntivi, ripartiti secondo il metodo sopra descritto tra le Associazioni
che, alla data del 28 febbraio 2001, risultano in regola con i contributi
effettivamente pagati alla Federazione. Decadono dalla carica i consiglieri
cooptati che siano espressione di realtà territoriali cui per effetto della
integrazione è attribuito un posto nel Consiglio Direttivo, ed il Consiglio
Direttivo, così rinnovato, provvederà, su proposta del Presidente, ad
effettuare nuove cooptazioni.
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