chi siamo 

   

TITOLO I - I PRINCIPI

 

Art. 1 - Denominazione e ambiti della rappresentanza

1. La Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, in forma abbreviata FEDERALBERGHI, è l'espressione nazionale unitaria delle imprese che operano nel settore turistico ricettivo organizzate nelle associazioni che la costituiscono.

2.      La Federazione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. Ha sede in Roma e durata illimitata.

Art. 2 - Le componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza

1.      La Federazione, unitamente alle Associazioni territoriali, ai Sindacati nazionali, alle Unioni regionali, costituisce, ai vari livelli, il Sistema organizzativo di rappresentanza e tutela delle imprese turistico ricettive. La Federazione persegue l'obiettivo del completo inquadramento delle imprese nelle diverse componenti il Sistema: ciò quale requisito per la coesione di quest'ultimo e quale condizione per assicurare una piena equità nei vincoli associativi delle imprese.

2.      Le Associazioni territoriali rappresentano le imprese e possono avere giurisdizioni in una provincia o nel più ristretto ambito di una località turistica.

3.      I Sindacati nazionali rappresentano le imprese turistico ricettive accomunate da caratteristiche e finalità analoghe o imprese di altre categorie turistiche.

4.      Le Unioni regionali rappresentano, nel contesto organizzativo, il livello istituzionale di rappresentanza degli interessi delle Associazioni territoriali, che a tal fine sono tenute alla loro costituzione.

5.      Possono aderire alla Federazione gli enti, istituti e organismi che condividono e perseguono finalità valori e principi in armonia con quelli federali. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Art. 3 - Scopi

1.      La Federazione, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:

a.        la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, comunitarie ed internazionali;

b.        la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.

1.      In vista di tali scopi, essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività:

a.        stipulare i contratti di lavoro a carattere nazionale;

b.        svolgere attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, avvalendosi anche del proprio Centro Studi, il quale, nel quadro degli obiettivi della Federazione, realizza le attività necessarie per una più approfondita e anticipata conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore;

c.        promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore;

d.        promuovere l'offerta turistico ricettiva nazionale;

e.        assistere e coordinare le Associazioni, le Unioni regionali e i Sindacati nazionali nelle attività di tutela e promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di competenza;

f.          operare per il miglioramento strutturale delle Associazioni e delle Unioni regionali e dei Sindacati Nazionali in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;

g.        designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita;

h.        verificare e garantire che gli statuti delle Associazioni, delle Unioni regionali e dei Sindacati nazionali e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto;

i.          svolgere azione conciliativa nelle controversie che coinvolgono il Sistema federale, in tutte le sue componenti;

j.          avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie.

k.        esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva

1.      La stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali spetta alla Federazione, che vi provvede, previa consultazione delle Associazioni territoriali e dei Sindacati nazionali, mediante un'apposita Commissione sindacale presieduta dal Presidente federale o da un suo delegato.

2.      La Commissione sindacale è nominata dal Consiglio Direttivo ed opera su suo mandato e secondo le sue direttive. Nella Commissione sindacale deve essere comunque assicurata adeguata e qualificata rappresentanza di tutte le componenti del Sistema organizzativo federale. Fanno parte di diritto della Commissione sindacale i Presidenti dei Comitati Nazionali Attività Stagionali, Piccola Impresa e Mezzogiorno, ed i Presidenti dei Sindacati nazionali.

3.      La stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi dovrà avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale della Federazione.

 

 

TITOLO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

 

Art. 5 - Soci - Requisiti di appartenenza

1.      Le Associazioni territoriali e i Sindacati nazionali hanno titolo per aderire alla Federazione in qualità di soci, a tal fine devono allegare alla domanda di ammissione copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti.

2.      La domanda di adesione non può essere presa in considerazione se lo statuto del richiedente non sia conforme ai principi del presente Statuto ed allo statuto - quadro approvato dal Consiglio Direttivo. Lo statuto del richiedente deve comunque prevedere l'obbligo dell'adesione a tutte le componenti del Sistema organizzativo federale, norme idonee a favorire l'associazionismo delle imprese, nonché sistemi elettivi tali da assicurare adeguata rappresentanza alle imprese dei vari tipi e dimensioni ed una adeguata rotazione e durata delle cariche in conformità a quanto prescritto nell'art. 36 del presente Statuto.

3.      Le associazioni costituite fra imprese localizzate nel territorio di competenza di una Associazione territoriale aderente alla Federazione, potranno essere ammesse in qualità di socie previo assenso dell'Associazione già aderente, sentita l’Unione Regionale competente.

4.      Potranno essere ammesse in qualità di Sindacato nazionale le associazioni costituite fra imprese accomunate da affinità di interessi o di problemi, la cui rappresentanza non trovi, a giudizio della Giunta esecutiva, adeguata espressione nell'ambito degli organismi già costituiti o istituzionalmente previsti dal presente Statuto.

5.      L'ammissione dei soci è di competenza della Giunta Esecutiva. Contro le eventuali deliberazioni di rigetto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ufficiale. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame il ricorso nella prima riunione successiva all'inoltro; la decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.

6.      L'adesione alla Federazione ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda; la eventuale disdetta, deliberata in sede assembleare, va comunicata alla Federazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dall'anno successivo.

Art. 6 - Stato di socio - Obblighi

1.      I soci della Federazione sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali e nazionali del Sistema organizzativo federale.

2.      L'adesione alla Federazione comporta altresì l'obbligo:

a.        di accettare e di osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli Organi Federali;

b.        di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;

c.        di consultare la Federazione e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle imprese rappresentate;

d.        di comunicare alla Federazione le modifiche apportate ai propri statuti e regolamenti, che, comunque, non potranno essere in contrasto con il presente Statuto;

e.        di fornire i dati delle aziende associate e tutti gli elementi richiesti dal regolamento di esecuzione del presente Statuto per l'inserimento nel Registro delle imprese e di comunicare alla Federazione, almeno una volta all'anno le variazioni verificatesi;

f.          di non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione. La Giunta Esecutiva è competente a deliberare per i casi di incompatibilità o di analogia dei fini e per autorizzare eventuali deroghe;

g.        di assumere nella propria denominazione anche la sigla "FEDERALBERGHI".

Art. 7 - Unioni regionali

1.      Le Associazioni territoriali aderiscono alla propria Unione regionale, assicurandone adeguato finanziamento.

2.      La Federazione, su delibera della Giunta esecutiva, promuove la costituzione delle Unioni regionali, laddove non vi abbiano ancora provveduto le Associazioni territoriali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

3.      Per contribuire al miglior funzionamento delle Unioni regionali su tutto il territorio nazionale viene istituito un "Fondo regionale di Sistema" che sarà alimentato ogni anno da una aliquota non superiore al 20% delle entrate contributive dirette e indirette della Federazione, determinata dall'Assemblea in sede di delibera contributiva. Gli interventi del Fondo saranno determinati dal Consiglio Direttivo e dovranno contribuire al finanziamento delle singole Unioni regionali proporzionalmente al gettito contributivo nazionale complessivamente riferibile a ciascuna Regione.

4.      L'adesione delle Associazioni territoriali alla Federazione comporta l'obbligo per esse di aderire alle rispettive Unioni Regionali. L'adesione alle rispettive Unioni regionali comporta per le Associazioni territoriali l'obbligo di aderire alla Federazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta per le Associazioni territoriali rispettivamente la decadenza della qualità di socio della Federazione e la decadenza della qualità di socio dell'Unione regionale.

5.      Gli statuti delle Unioni regionali devono essere conformi allo statuto - quadro approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione e devono improntarsi ai principi di democraticità previsti nel comma 2 dell'art. 5. In materia di durata e rotazione nella titolarità delle cariche gli statuti delle Unioni regionali devono conformarsi a quanto previsto nell'art. 36 del presente Statuto.

Art. 8 - Commissario federale

1.      Qualora presso una componente del Sistema organizzativo federale siano emerse disfunzioni o gravi inefficienze nella gestione organizzativa o amministrativa della stessa o delle sue strutture, dirette o indirette, il Presidente federale può nominare un suo delegato, con il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.

2.      Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Commissario su richiesta motivata dell'organizzazione interessata o quando ciò sia suggerito da circostanze o esigenze gravi.

3.      Il Commissario ha tutti i poteri direttivi previsti nello statuto delle organizzazioni interessate.

Art. 9 - Ruolo, compiti e funzioni delle Associazioni territoriali

            Le Associazioni territoriali:

a)        sono soggetti costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed assistenza delle imprese associate sul territorio;

b)        rappresentano la Federazione nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni locali;

c)        organizzano servizi alle imprese associate e ne incentivano lo sviluppo;

d)        assistono le imprese dei Sindacati nazionali nel perseguimento dei loro particolari interessi sul territorio.

Art. 10 - Ruolo, compiti e funzioni dei Sindacati nazionali

            I Sindacati nazionali:

a)        sono soggetti costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed assistenza degli interessi particolari di gruppi di imprese con caratteristiche o finalità analoghe;

b)        d'intesa con la Federazione, provvedono alla rappresentanza unitaria degli interessi delle imprese loro associate e determinano i comportamenti conformi e comuni in materia sociale e sindacale, nonché nelle questioni ritenute di interesse comune delle imprese;

c)        si avvalgono delle strutture associative territoriali per il perseguimento di interessi legati al territorio ed assicurano l'adesione delle loro imprese alle Associazioni territoriali.

Art. 11 - Ruolo, compiti e funzioni delle Unioni regionali

            Le Unioni regionali:

a)        sono soggetti costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed assistenza degli interessi delle Associazioni territoriali in ambito regionale;

b)        rappresentano la Federazione nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni regionali;

c)        coordinano l'attività delle Associazioni territoriali nell'espletamento delle funzioni di rilevanza regionale;

d)        svolgono attività di ricerca e formazione e promuovono l'immagine della Federazione nel territorio regionale;

e)        svolgono al livello regionale altre attività e funzioni che siano ad esse delegate dalla Federazione e dalle Associazioni territoriali.

Art. 12 - Assetto contributivo del Sistema

1.      Le imprese provvedono a finanziare le diverse componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza.

2.      I soci della Federazione sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligo di cui al precedente comma.

3.      La determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese ai sensi dei commi precedenti tiene conto della capacità contributiva delle imprese stesse e avviene secondo i criteri di proporzionalità decrescenti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità di accertamento e riscossione del contributo.

4.      Le Associazioni territoriali riscuotono e trasmettono alla Federazione il contributo annuo diretto posto a loro carico e versato da tutte le imprese associate per il finanziamento della Federazione.

5.      Il contributo di cui al comma 4 è determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

6.      L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 13 - Cessazione del rapporto associativo

1.      Lo stato di socio viene a cessare:

a)        per lo scioglimento della Associazione territoriale o del Sindacato nazionale;

b)        per recesso con l'osservanza dei termini di cui al comma 7 dell'art. 5;

c)        per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva in caso di morosità nel pagamento dei contributi di cui all'art. 12;

d)        per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva nell'ipotesi d'inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto e qualora siano apportate modifiche al proprio statuto che contrastino con i principi fondamentali previsti nel presente Statuto.

2.      Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo, che lo esamina e decide in via definitiva nella sua prima riunione.

 

 

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

 

Art. 14 - Organi della Federazione

                        Organi della Federazione sono:

a)            l'Assemblea Generale;

b)         il Consiglio Direttivo;

c)         la Giunta Esecutiva;

d)         il Presidente;

e)         il Collegio dei Revisori dei Conti;

f)          il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - L'Assemblea

1.      L’Assemblea è costituita da tutte le componenti del sistema organizzativo. Ciascuna di esse ha diritto ad un voto.

2.      Oltre ai voti di cui al precedente comma, alle componenti di cui all’art.5 è attribuito, in ragione dei contributi, diretti ed indiretti, dovuti e corrisposti alla Federazione dalle imprese associate nell'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione assembleare, un ulteriore voto per ogni scaglione di contribuzione.

3.      Lo scaglione di contribuzione è pari all'ammontare del contributo minimo annuale dovuto dai soci per l'adesione alla Federazione.

4.      La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.

5.      L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi addebitati. Al socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.

6.      Il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio viene effettuato sulla base dei contributi versati direttamente o indirettamente dalle imprese associate per il finanziamento della Federazione. I contributi versati dalle imprese inquadrate in un Sindacato nazionale sono a quest'ultimo imputati.

Art. 16 - Ordinamento dell'Assemblea

1.      Al fine di consentire la più ampia rappresentanza degli interessi locali in Assemblea, le Associazioni territoriali ripartiscono i voti loro spettanti a più delegati.

2.      I Sindacati nazionali possono attribuire i voti loro spettanti anche ad un solo delegato.

3.      La designazione dei delegati deve essere comunicata per iscritto alla Federazione almeno tre giorni prima della data della riunione assembleare.

4.      In caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, sopravvenuta alla comunicazione della designazione, è consentita la delega dei propri voti ad altro delegato. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

1.      L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

2.      L'Assemblea ordinaria:

a)        determina gli indirizzi di carattere generale dell'azione della Federazione, vincolanti per il Sistema organizzativo federale;

b)        delibera in merito alla relazione sulla attività svolta dalla Federazione;

c)        delibera sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratifica gli eventuali assestamenti;

d)        delibera sul bilancio preventivo per l'anno successivo, sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa ai contributi associativi, anche integrativi, al contributo minimo nonché alla misura delle entrate contributive da destinare al Fondo regionale di Sistema;

e)        elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

f)          delibera sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell'ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;

g)        può conferire la distinzione di Presidente onorario e di Consigliere onorario della Federazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero o organizzativo.

3.            L'Assemblea straordinaria:

a)        approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento della Federazione;

b)        delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Art. 18 - Assemblea ordinaria e straordinaria - Convocazioni - Deliberazioni

1.      L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente federale almeno una volta all'anno, normalmente entro il mese di maggio. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

2.      L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente federale lo ritenga opportuno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

3.      In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4.      La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta elettronica, fino a 8 giorni prima della data della riunione.

5.      L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 19 - Validità dell'Assemblea - Deliberazioni

1.      L'Assemblea è validamente costituita:

a)        in prima convocazione, quando siano presenti tanti membri che rappresentino la metà più uno dei voti rappresentati;

b)        in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse due ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

1.      Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

2.      L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Nelle Assemblee indette per modifiche statutarie o per lo scioglimento della Federazione il presidente è assistito da un notaio, che assume le funzioni di segretario.

3.      Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

4.      Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di delegati che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

5.      Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di un numero di rappresentanti che dispone del 75% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

            Il Consiglio Direttivo è composto:

a)        dal Presidente nazionale che lo presiede;

b)        dai Presidenti delle Unioni regionali;

c)        dai Presidenti dei Sindacati nazionali;

d)        dal Presidente del Comitato Nazionale Attività Stagionali;

e)        dal Presidente del Comitato Nazionale Piccola Impresa;

f)          dal Presidente del Comitato Nazionale per il Mezzogiorno;

g)        dal Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori;

h)        da 24 membri in rappresentanza delle Associazioni territoriali divisi tra le stesse proporzionalmente al gettito contributivo;

i)          da un numero non superiore a 8 membri cooptati su proposta del Presidente.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

            Il Consiglio Direttivo:

a)        nell'ambito del programma di azione della Federazione, approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;

b)        formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del Sistema organizzativo federale,

c)        approva la stipula dei contratti di lavoro a carattere collettivo;

d)        approva la Relazione annuale sull'attività svolta dalla Federazione, il bilancio preventivo, nonché le eventuali variazioni allo stesso, ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre all'Assemblea;

e)        propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi, anche integrativi, quella del contributo minimo, nonché quella delle entrate contributive da destinare al Fondo regionale di Sistema;

f)          delibera, su proposta della Giunta Esecutiva, criteri, modalità e termini per la riscossione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le relative eventuali deroghe;

g)        delibera gli interventi del Fondo regionale di Sistema di cui all'art. 7 comma 3;

h)        delibera i regolamenti della Federazione e di esecuzione dello Statuto;

i)          può richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;

j)          decide sui ricorsi contro le delibere della Giunta Esecutiva;

k)        può cooptare, su proposta del Presidente e con il gradimento delle Associazioni territoriali di provenienza dei cooptandi, fino a 8 Consiglieri, al fine di assicurare la migliore rappresentatività delle diverse componenti organizzative territoriali;

l)          nomina la Commissione di Designazione di cui al comma 2 dell'art. 25;

m)      elegge tra i suoi componenti 6 membri della Giunta Esecutiva;

n)        elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti ed il Tesoriere;

o)        nomina la Commissione sindacale di cui all'art.4;

p)        provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti della Federazione in tutti gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;

q)        delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, ed in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

r)         esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Federazione.

Art. 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1.      Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ovvero su richiesta della metà più uno dei suoi componenti, o su delibera della Giunta Esecutiva o per iniziativa del Presidente federale.

2.      La convocazione è effettuata dal Presidente, o in caso di sua inerzia dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta elettronica, fino a cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

3.      Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è validamente costituito:

a)        in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;

b)        in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

4.      Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.      I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.

6.      E' ammessa la delega ad un altro Consigliere proveniente dalla stessa Unione regionale o dallo stesso Sindacato nazionale. Qualora l'Unione regionale o il Sindacato nazionale siano rappresentati da un solo Consigliere, questi potrà nominare un proprio delegato. Ciascun Consigliere non può essere portatore di più di una delega.

7.      Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, come uditori, anche persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Art. 23 - Giunta Esecutiva

1.      La Giunta Esecutiva, presieduta dal Presidente nazionale, è composta dal Vice Presidente Vicario, dai due Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Presidente del Comitato Nazionale Attività Stagionali, dal Presidente del Comitato Nazionale Piccola Impresa, dal Presidente del Comitato Nazionale per il Mezzogiorno, dal Presidente del Comitato Giovani Albergatori e da 6 membri nominati dal Consiglio Direttivo, di cui uno almeno in rappresentanza dei Sindacati Nazionali.

2.      La Giunta è convocata, di regola ogni mese, dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso non inferiore a dieci giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta elettronica, fino a cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

3.      La Giunta è validamente costituita:

a)        in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;

b)        in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

4.                   Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

            La Giunta Esecutiva:

a)        nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, indirizza e dirige l'attività della Federazione e ne controlla i risultati;

b)        istruisce gli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo;

c)        delibera, su proposta del Presidente, l'ordinamento della struttura operativa della Federazione;

d)        nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale ed il personale dirigente;

e)        redige annualmente la Relazione sull'attività svolta dalla Federazione, nonché, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

f)          propone al Consiglio Direttivo i criteri, le modalità ed i termini per la riscossione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le eventuali deroghe;

g)        costituisce, su proposta del Presidente, le Commissioni Consultive di cui all'art. 35, nominandone i rispettivi Presidenti e componenti;

h)        ha la custodia del patrimonio federale e provvede alla gestione del fondo comune;

i)          delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;

j)          delibera sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;

k)        delibera la costituzione delle Unioni regionali, qualora non vi provvedano le Associazioni Territoriali;

l)          esamina ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce per la ratifica alla prima riunione successiva di questo;

m)      può convocare in via straordinaria il Consiglio Direttivo;

n)        delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione non previsti specificatamente nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;

o)        svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti.

Art. 25 - Il Presidente

1.      Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, anche se persona ad essa estranea, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo.

2.      A tal fine il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto una Commissione di Designazione di tre membri, della quale non può far parte il Presidente in carica. La Commissione di Designazione sottopone al Consiglio Direttivo alcune indicazioni, che esso fa proprie. Al Consiglio Direttivo devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da Associazioni provenienti da almeno tre Regioni.

3.      Il Presidente:

a)        convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva:

b)        convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

c)        ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;

d)        provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; al coordinamento dell'attività della Federazione; sovraintende alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun capitolo; vigila sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi;

e)        nomina tra i Consiglieri il Vice Presidente Vicario;

f)          può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;

g)        provvede, sentito il Direttore Generale, all'adozione dei provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni ed ai licenziamenti, nonché all'adozione di provvedimenti disciplinari d'urgenza nei confronti del personale stesso;

h)        in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato.

Art. 26 - I Vice Presidenti

            Il Vice Presidente Vicario ed i due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, e operano con sua delega nell'ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.

Art. 27 - Il Tesoriere

            Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo, nonché, d'intesa con il Presidente, il bilancio preventivo da sottoporre all'esame della Giunta esecutiva.

            Verifica e controlla l'attuazione delle delibere in materia di spesa, riferendone al Presidente ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti

1.      Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dalla Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.

2.      Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea Generale con relazione scritta sul conto consuntivo di ciascun anno.

3.      I Revisori dei Conti relazionano collegialmente all'Assemblea sui bilanci e partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 29 - Collegio dei Probiviri

1.      Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.

2.      La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

3.      Il funzionamento del Collegio è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

4.      Sono deferite ai Probiviri le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

5.      Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra le componenti del Sistema organizzativo federale, e che non si siano potute risolvere bonariamente.

6.      I Probiviri possono essere aditi in sede di appello avverso le pronunce dei Probiviri delle altre componenti del Sistema federale. Il Collegio federale potrà essere adito dalla parte rimasta soccombente in primo grado ed il ricorso sospenderà l'esecutività della decisione di primo grado. I Probiviri delle componenti del Sistema comunicheranno ai Probiviri federali le controversie loro demandate: a tale riguardo la Federazione potrà fornire elementi documentali e/o informativi per la risoluzione delle controversie stesse.

7.      I Probiviri si pronunciano su tutti i casi sottoposti dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, di iniziativa propria o su richiesta di una componente del Sistema. Nei casi di ricorso possono essere aditi dalle componenti del Sistema anche direttamente, così come nei casi di controversia tra le componenti.

8.      Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili e saranno assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa; nei casi di controversia potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.

Art. 30 - Comitato Nazionale Attività Stagionali

1.      E' costituito il Comitato Nazionale Attività Stagionali. Il Comitato ha il compito di rappresentare, in seno alla Federazione, le istanze unitarie delle imprese ad attività stagionale, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione dell'azione politico-sindacale della Federazione e di proporre le iniziative di interesse per la politica di sviluppo delle imprese stagionali.

2.      Il Comitato è composto da un delegato per ciascuna Regione, nominato dall'Unione regionale tra i titolari delle imprese a carattere stagionale. Oltre ai delegati, fanno parte del Comitato 10 membri designati dagli organismi direttivi delle Unioni regionali e ripartiti tra le stesse secondo i criteri proporzionali stabiliti dal regolamento, basati sull'indice di presenza di imprese stagionali in ciascuna regione. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 31 - Comitato Nazionale Piccola Impresa

1.      E' costituito il Comitato Nazionale Piccola Impresa. Il Comitato ha il compito di esprimere, in seno alla Federazione, i problemi delle piccole imprese, di contribuire alla individuazione ed alla elaborazione dell'azione politico-sindacale della Federazione e di proporre le iniziative di interesse per la politica di sviluppo delle piccole imprese.

2.      Il Comitato è composto da un delegato per ciascuna Regione, nominato dall'Unione regionale tra i titolari delle piccole imprese. Oltre ai delegati, fanno parte del Comitato 10 membri designati dagli organismi direttivi delle Unioni regionali e ripartiti tra le stesse secondo i criteri proporzionali stabiliti dal regolamento, basati sull'indice di presenza di piccole imprese in ciascuna regione. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

3.      Agli effetti di cui sopra, si intendono come piccole imprese quelle con un numero di camere non superiore a 30.

Art. 32 - Comitato Nazionale per il Mezzogiorno

1.      E' costituito il Comitato Nazionale per il Mezzogiorno. Il Comitato propone gli indirizzi generali per l'attività della Federazione relativamente ai problemi che riguardano direttamente ed indirettamente lo sviluppo del Mezzogiorno e rappresenta in seno alla Federazione le istanze unitarie delle imprese del Mezzogiorno.

2.      Il Comitato è composto da un delegato per ciascuna Regione del Mezzogiorno, nominato dall'Unione regionale. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 33 - Comitato Nazionale Giovani Albergatori

1.      E' costituito il Comitato Nazionale Giovani Albergatori. Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno alla Federazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori.

2.      Il Comitato è composto da delegati delle Associazioni territoriali. Ciascuna Associazione territoriale nomina un delegato. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 34 - Disposizioni generali sui Comitati Nazionali

1.      Sono escluse dalle competenze dei Comitati Nazionali le materie di carattere amministrativo e organizzativo statutariamente attribuite alla Federazione.

2.      Il funzionamento e l'attività dei Comitati Nazionali sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Art. 35 - Commissioni Consultive

1.      La Giunta Esecutiva può costituire, su proposta del Presidente, Commissioni con funzioni consultive per l'esame di problemi tecnici, economici, legislativi ed altro, o attinenti a segmenti specifici del Sistema organizzativo federale.

2.      Possono essere chiamati a far parte di tali Commissioni, oltre ai Direttori delle Associazioni aderenti, anche esperti estranei alla Federazione.

3.      I componenti decadono comunque dall'incarico in coincidenza della scadenza delle cariche direttive della Federazione.

Art. 36 - Disposizioni generali sulle cariche

1.      Il rappresentante di una componente del Sistema organizzativo federale che perda la qualità di socio della componente organizzativa stessa decade sia dalla cariche che egli ricopre nella Federazione, sia da quelle altre che gli siano state conferite in rappresentanza della Federazione.

2.      Tutte la cariche hanno la durata di tre esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

3.      Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

4.      Il Presidente regionale, quale membro di diritto del Consiglio Direttivo, può, in via permanente o provvisoria, farsi sostituire in tale carica da altro componente il Consiglio Direttivo della sua Unione Regionale. Quando la sostituzione è permanente, per l’intero mandato il nuovo componente è eleggibile a componente la Giunta Esecutiva ed alle altre cariche federali.

Art. 37 - Il Direttore Generale

            Il Direttore Generale:

a)        coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività della Federazione, è responsabile del funzionamento della struttura e sovraintende a tutti gli uffici e servizi federali provvedendo al buon andamento di essi;

b)        esercita, su delega del Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria della Federazione;

c)        partecipa con voto consultivo alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione;

d)        può rappresentare, su incarico del Presidente, la Federazione nei rapporti esterni.

 

 

TITOLO IV -  FONDO COMUNE - BILANCIO PREVENTIVO

CONTO CONSUNTIVO

 

Art. 38 - Fondo Comune

1.      Il fondo comune della Federazione è costituito:

a)        dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

b)        dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

c)        dai contributi annui a carico dei soci;

d)        dalle contribuzioni direttamente a carico delle imprese;

e)        dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore della Federazione stessa.

2.      Con il fondo comune si provvede alle spese della Federazione.

3.      La Giunta Esecutiva determina le modalità per la erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economico - finanziaria del fondo comune.

Art. 39 - Bilancio preventivo - Conto consuntivo

1.      Per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea Generale insieme con le Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

2.      Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

3.      Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere comunicati ai Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale.

 

 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

 

Art. 40 - Principi generali

1.      Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia.

2.      A tutti gli effetti statutari le Associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni Regionali.

Art. 41 - Coordinamento con le norme costituzionali

1.      Con riferimento all'art. 39 della Costituzione, il Presidente della Federazione, è, senza limiti di tempo, autorizzato a provvedere alla eventuale registrazione della Federazione, espletando le relative pratiche.

 

2.      Il Presidente è altresì autorizzato, previa approvazione della Giunta Esecutiva, ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che fossero richieste per detta registrazione e per il perfezionamento della pratica.

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I - Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.

II - Tutti gli organi in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto dureranno in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria.

III - Il Consiglio Direttivo adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Regolamento di esecuzione.

IV - Fino a che non sarà istituito e completato il Registro delle imprese associate, e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio in Assemblea, nonché la ripartizione dei membri di Consiglio Direttivo di cui all'art.20 lettera h), avverrà sulla base del solo gettito contributivo ordinario versato dalle imprese attraverso le Associazioni territoriali.

V - In sede di prima applicazione il termine di cui al 6^ comma dell'art. 12 dello Statuto è fissato al 30 aprile 1994.


 

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IL 29 MARZO 1994

 

FONDO REGIONALE DI SISTEMA

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

 

                        L'Assemblea determina annualmente la aliquota delle entrate contributive della Federazione, dirette ed indirette, da destinare al Fondo regionale di Sistema.

 

                        La ripartizione delle risorse alle Unioni regionali avviene applicando tale aliquota percentuale all'ammontare contributivo proveniente da ciascuna realtà regionale, riscosso dalla Federazione nell'anno finanziario che precede la ripartizione per quanto riguarda i contributi diretti. Per i contributi indiretti si fa riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.

 

                        Le somme spettanti alle realtà regionali prive di Unione regionale sono trattenute dalla Federazione e vengono finalizzate al sostegno finanziario necessario per la loro costituzione.

 

ASSEMBLEA

 

            Hanno diritto di voto in Assemblea i soci in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione assembleare.

 

            Fino al momento dell'emanazione della delibera di esclusione da parte della Giunta esecutiva, hanno diritto di voto i soci che abbiano contravvenuto a disposizioni statutarie diverse da quelle relative alla regolarità temporale della contribuzione.

 

            La regolarizzazione della posizione contributiva deve essere integrale e deve avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

            Qualora la riunione assembleare sia convocata in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, l'attribuzione dei voti avviene sulla base dell'ammontare contributivo dell'esercizio finanziario dell'anno ancora precedente a quello normalmente considerato come riferimento.

 

            Ciascun socio esprime in Assemblea un voto di diritto più tanti voti quanti scaglioni di contribuzione ha versato alla Federazione.

 

            Lo scaglione di contribuzione è pari all'ammontare del contributo minimo annuale dovuto per l'adesione alla Federazione.

 

            La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente superiore o inferiore a seconda che superi o meno la metà di un voto.

 

            I voti spettanti a ciascuna Associazione territoriale sono calcolati sul totale dell'ammontare contributivo versato alla Federazione nell'anno di riferimento, al netto dei contributi federali delle aziende inquadrate in un Sindacato nazionale.

 

            Qualora il contributo annuale di una Associazione territoriale, calcolato al netto del contributo federale delle aziende inquadrate in un Sindacato nazionale, sia pari o inferiore alla metà di uno scaglione di contribuzione, tale Associazione esprime in Assemblea il solo voto di diritto.

 

            Per calcolare gli eventuali ulteriori voti spettanti a ciascun Sindacato nazionale viene preso a base l'ammontare complessivo dei contributi federali versati dalle aziende in esso inquadrate, direttamente o tramite la Associazione territoriale, per il finanziamento della Federazione.

 

            Nell'ammontare complessivo di contribuzione riferibile a ciascun Sindacato nazionale sono considerati anche i contributi federali che le aziende in esso inquadrate hanno versato alle Associazioni territoriali, e da queste ultime siano arbitrariamente trattenuti; in tale ipotesi il Sindacato nazionale dovrà provare alla Federazione l'avvenuto versamento dei contributi da parte delle aziende.

 

            Fino a che non sarà istituito e completato il Registro delle imprese associate, e comunque non oltre la data del 26 Gennaio 1997, il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio in assemblea avviene sulla base dei soli contributi ordinari.

 

 

 

Comitato Nazionale Attività Stagionali

 

            Sono imprese stagionali quelle considerate tali da norme di legge o che comunque attuino uno o più periodi di chiusura durante l'anno.

 

            La ripartizione dei 10 seggi di Comitato assegnati alle Unioni regionali con maggiore presenza di imprese stagionali avviene sulla base del coefficiente che si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di imprese stagionali associate, dedotto dal Registro delle imprese.

 

            Nel conteggio non vengono computate le imprese stagionali aderenti ad Associazioni territoriali o a Sindacati nazionali non in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato. Qualora la costituzione del Comitato debba avvenire in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

 

            Ogni Unione regionale ha diritto ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero di imprese stagionali associate ad essa riferibili per il coefficiente di ripartizione. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

 

            In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione del Registro delle imprese associate, la ripartizione dei 10 seggi avviene sulla base dell'indice di presenza di imprese stagionali in ciascuna Regione, dedotto dai dati anagrafici ufficiali dell'ENIT in possesso della Federazione, rapportato alla contribuzione ordinaria riferibile a ciascuna realtà regionale.

 

            Il primo coefficiente di ripartizione si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di imprese stagionali, dedotto dai dati ENIT. Il numero di imprese stagionali riferibili, sempre secondo i dati ENIT, a ciascuna Unione regionale si divide quindi per tale coefficiente di ripartizione. Le Unioni regionali che, secondo tale calcolo, ottengono almeno un seggio concorrono alla ripartizione sulla base della contribuzione a loro riferibile.

 

            Per ottenere il secondo coefficiente di ripartizione si divide per 10 l'ammontare contributivo complessivamente riferibile a tali Unioni regionali.

 

            Tali Unioni regionali hanno diritto quindi ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo l'ammontare contributivo a ciascuna di esse riferibile per il secondo coefficiente. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

 

            L'ammontare contributivo è costituito dalle quote contributive effettivamente versate alla Federazione, nell'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato, dalle Associazioni territoriali di ciascuna area regionale interessata, al lordo della contribuzione delle imprese inquadrate in un Sindacato nazionale. Qualora si debba procedere alla costituzione del Comitato in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

 

            Il Comitato così costituito dura in carica tre anni. Qualora prima del triennio la Federazione completi il registro delle imprese, il Comitato decade e si procede al suo rinnovo secondo le regole ordinarie.

 

 

Comitato Nazionale Piccola Impresa

 

            Si intendono per piccole imprese quelle con non più di 30 camere.

 

            La ripartizione dei 10 seggi di Comitato assegnati alle Unioni regionali con maggiore presenza di piccole imprese avviene sulla base del coefficiente che si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di piccole imprese associate, dedotto dal Registro delle imprese.

 

            Nel calcolo non vengono computate le piccole imprese aderenti ad Associazioni territoriali o a Sindacati nazionali non in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato. Qualora la costituzione del Comitato debba avvenire in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

 

            Ogni Unione regionale ha diritto ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo il numero di piccole imprese associate ad essa riferibili per il coefficiente di ripartizione. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

 

            In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione del Registro delle imprese associate, la ripartizione dei 10 seggi avviene sulla base dell'indice di presenza di piccole imprese in ciascuna Regione, dedotto dai dati anagrafici ufficiali dell'ENIT in possesso della Federazione, rapportato alla contribuzione ordinaria riferibile a ciascuna realtà regionale.

 

            Il primo coefficiente di ripartizione si ottiene dividendo per 10 il numero complessivo di piccole imprese, dedotto dai dati ENIT. Il numero di piccole imprese riferibili, sempre secondo i dati ENIT, a ciascuna Unione regionale si divide quindi per tale coefficiente di ripartizione. Le Unioni regionali che, secondo tale calcolo, ottengono almeno un seggio concorrono alla ripartizione sulla base della contribuzione a loro riferibile.

 

            Per ottenere il secondo coefficiente di ripartizione si divide per 10 l'ammontare contributivo complessivamente riferibile a tali Unioni regionali.

 

            Tali Unioni regionali hanno diritto quindi ad un numero di seggi pari al quoziente che si ottiene dividendo l'ammontare contributivo a ciascuna di esse riferibile per il secondo coefficiente. Le frazioni pari o superiori allo 0,50 si arrotondano all'unità; quelle inferiori non sono utili.

 

            L'ammontare contributivo è costituito dalle quote contributive effettivamente versate alla Federazione, nell'esercizio finanziario precedente la data di costituzione del Comitato, dalle Associazioni territoriali di ciascuna area regionale interessata, al lordo della contribuzione delle imprese inquadrate in un Sindacato nazionale. Qualora si debba procedere alla costituzione del Comitato in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, si fa riferimento alle posizioni contributive dell'esercizio finanziario ancora precedente a quello normalmente considerato.

 

            Il Comitato così costituito dura in carica tre anni. Qualora prima del triennio la Federazione completi il registro delle imprese, il Comitato decade e si procede al suo rinnovo secondo le regole ordinarie.




REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 LUGLIO 2001

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

           

La ripartizione dei seggi riservati in Consiglio Direttivo ai rappresentanti delle Associazioni territoriali e dei Sindacati nazionali avviene proporzionalmente all'ammontare complessivo dei contributi diretti ed indiretti effettivamente versati alla Federazione nell'esercizio finanziario precedente la data del rinnovo del Consiglio.

 

            Partecipano alla ripartizione dei seggi le sole Associazioni territoriali ed i soli Sindacati nazionali in regola con la posizione contributiva; la regolarizzazione deve essere integrale ed avvenire entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

            Dall'ammontare complessivo dei contributi vengono quindi scorporate le somme eventualmente versate da Associazioni o Sindacati non ammessi alla ripartizione.

 

            Qualora debba procedersi al rinnovo del Consiglio in una data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio ed il penultimo giorno del mese di febbraio, la ripartizione avviene sulla base dell'ammontare contributivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno ancora precedente a quello normalmente considerato come riferimento.

 

            Per l'assegnazione proporzionale dei ventiquattro seggi spettanti alle Associazioni territoriali si divide l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati da ciascuna Associazione (al netto dei contributi federali versati dalle aziende inquadrate in un Sindacato nazionale) successivamente per uno, due unità e nove decimi, quattro unità e otto decimi, sei unità e sette decimi, otto unità e sei decimi, e così via, aumentando ogni volta il divisore di una unità e nove decimi. Si scelgono poi fra i quozienti così ottenuti i venti più alti, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle Associazioni in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria dei venti più elevati. A parità di quoziente il seggio è attribuito all'Associazione che ha il minore ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati.

 

            In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie apportate dalla Assemblea straordinaria del 25 Maggio 2001, il Consiglio Direttivo in carica sarà integrato con i quattro seggi aggiuntivi, ripartiti secondo il metodo sopra descritto tra le Associazioni che, alla data del 28 febbraio 2001, risultano in regola con i contributi effettivamente pagati alla Federazione. Decadono dalla carica i consiglieri cooptati che siano espressione di realtà territoriali cui per effetto della integrazione è attribuito un posto nel Consiglio Direttivo, ed il Consiglio Direttivo, così rinnovato, provvederà, su proposta del Presidente, ad effettuare nuove cooptazioni.

 

 


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